Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali per la disciplina dell'attività professionale agromeccanica.
      2. L'esercizio dell'attività professionale agromeccanica, come definito dall'articolo 2 della presente legge, rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale scopo, la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei soggetti che usufruiscono delle loro prestazioni di servizi, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.